Regolamento del Dipartimento e dei Consigli di Corso di Studio di Scienze dell'Ambiente e della Prevenzione

 

Sommario

Articolo 1 - Ambito di efficacia del regolamento. 1

Articolo 2 - Competenze del Dipartimento. 2

Articolo 3 - Sede, locali e segreteria amministrativa del Dipartimento. 3

Articolo 4 - Componenti e organi del Dipartimento. 3

Articolo 5 - Direttore del Dipartimento. 4

Articolo 6 - Composizione e funzionamento del Consiglio di Dipartimento. 5

Articolo 7 - Funzioni del Consiglio di Dipartimento. 8

Articolo 8 - Giunta del Dipartimento. 11

Articolo 9 - Consigli di Corsi di studio. Composizione e funzionamento. 11

Articolo 10 - Consiglio di Corso di studio. Attribuzioni 12

Articolo 11 - Commissione Paritetica Docenti-Studenti 12

Articolo 12 - Ricorso contro le delibere del Dipartimento. 14

Articolo 13 - Autonomia amministrativa e gestionale. 15

Articolo 14 - Gestione del fondo economale. 15

Articolo 15 - Prestazioni a pagamento. 15

Articolo 16- Attività contrattuale. 15

Articolo 17 - Rapporti con le Facoltà/Scuole. 16

Articolo 18 - Norma finale e transitoria. 16

 

Articolo 1 - Ambito di efficacia del regolamento

  1. Il presente regolamento concerne le attribuzioni, la gestione ed il funzionamento del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Prevenzione, istituito con D.R. Rep. n. 1136/2021 Prot. n. 132670 del 23 luglio 2021 e così ridenominato con D.R. Rep. n. 1314/2021 Prot. n. 150872 dell’8 settembre 2021, in osservanza degli articoli 34-38 e del Titolo VI (Norme comuni) dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara, nonché del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 2 - Competenze del Dipartimento

  1. In conformità allo Statuto, il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Prevenzione esercita le seguenti funzioni:
  2. promuove, sostiene e coordina lo svolgimento di attività di ricerca nei settori scientifico – disciplinari elencati nell’atto costitutivo o successivamente inseriti, e la pubblicazione e diffusione dei risultati e degli esiti di tali attività a livello nazionale ed internazionale;
  3. organizza seminari, convegni e iniziative a carattere scientifico e culturale, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all'estero;
  4. in raccordo con lo IUSS-Ferrara 1391, concorre all’istituzione dei Dottorati di Ricerca relativi ai settori scientifico-disciplinari elencati nel suo atto costitutivo e all’organizzazione e gestione delle relative attività didattiche e di ricerca;
  5. propone l’istituzione dei corsi di studio, organizza, cura e gestisce le attività didattiche inerenti ai corsi di studio attivati, cooperando a tal fine con i consigli di corso di studio o con i consigli delle facoltà/scuole nonché – nel caso di corsi interdipartimentali/interateneo e programmi integrati di studio presso università estere - con le altre strutture e/o Istituzioni interessate;
  6. promuove e cura iniziative didattiche, master e corsi di formazione e perfezionamento post lauream e propone l’istituzione di scuole di specializzazione;
  7. propone l’istituzione di centri di servizio, centri di ricerca, centri di servizio e ricerca e centri di supporto alla didattica;
  8. concorre alla definizione della programmazione dell’Ateneo relativamente agli ambiti della ricerca e della didattica di propria competenza;
  9. adotta un sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) per promuovere, guidare, sorvegliare e verificare efficacemente le attività di didattica e di ricerca dipartimentale, secondo le indicazioni dell’ANVUR, del Nucleo di Valutazione interno e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
  10. formula le proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, dei ricercatori universitari, nonché dei ricercatori a tempo determinato;
  11. espleta attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione;
  12. esercita tutte le altre attribuzioni ad esso conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Articolo 3 - Sede, locali e segreteria amministrativa del Dipartimento

  1. Il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Prevenzione ha sede amministrativa presso la Metastruttura Medico-chimica, NIB Via Borsari 46,e sede di rappresentanza presso Palazzo Turchi di Bagno, corso Ercole I d'Este 32.
  2. I locali e i beni concessi in uso al Dipartimento, quali risultanti dai registri inventariali, possono essere utilizzati soltanto in funzione dell’espletamento delle attività e dell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 2.
  3. L’attività amministrativo-gestionale del Dipartimento viene svolta dalla Segreteria amministrativa, cui è preposto il Segretario Amministrativo del Dipartimento.

Articolo 4 - Componenti e organi del Dipartimento

  1. Afferiscono al Dipartimento:
  2. i professori e i ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, che hanno sottoscritto l’atto costitutivo del Dipartimento o che vi hanno successivamente aderito fino alla istituzione effettiva, nonché i professori e i ricercatori che sono stati chiamati su proposta del Dipartimento posteriormente alla sua costituzione;
  3. il personale tecnico e amministrativo indicato nel decreto rettorale di costituzione, nonché il personale successivamente assegnato al Dipartimento.
  4. Concorrono e partecipano all’espletamento delle attività di competenza del Dipartimento i soggetti ai quali siano stati attribuiti incarichi di insegnamento con contratti stipulati a norma dell’articolo 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, i soggetti ai quali siano stati conferiti incarichi di supporto alla didattica, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca, i titolari di borse di studio e di ricerca conferite dall’Ateneo, il personale assunto all’interno di programmi di ricerca o didattica dell’Unione Europea.
  5. Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio di Dipartimento e Giunta di Dipartimento.

Articolo 5 - Direttore del Dipartimento

  1. Il Direttore del Dipartimento è eletto, in conformità all’art. 36 comma 3 dello Statuto, con le procedure previste dal Regolamento per l’elezione dei Direttori di Dipartimento.
  2. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento e la responsabilità della sua gestione.
  3. Il Direttore svolge le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

In particolare:

  1. convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e cura l’attuazione delle delibere assunte dal Consiglio;
  2. designa il Vice-direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o di temporaneo impedimento, dandone comunicazione al Rettore ai fini dell’adozione del provvedimento di nomina;
  3. provvede alla nomina di propri delegati per specifici compiti e materie di competenza del Dipartimento;
  4. autorizza, nel rispetto dell'autonomia di cui godono i titolari di fondi di ricerca nella gestione degli stessi, le spese effettuate dal Dipartimento;
  5. in collaborazione con il Segretario Amministrativo, predispone i documenti contabili dipartimentali previsti dalla normativa vigente;
  6. emana decreti attuativi nelle materie previste da regolamenti interni; nei casi di necessità, opportunità o urgenza adotta decreti, da sottoporsi a successiva ratifica del Consiglio, relativi a materie di competenza dell’organo collegiale;
  7. adotta provvedimenti in merito all’organizzazione delle risorse e del personale tecnico, sulla base degli indirizzi espressi dagli organi collegiali e direzionali dell’Ateneo;
  8. vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.

Articolo 6 - Composizione e funzionamento del Consiglio di Dipartimento

  1. Il Consiglio di Dipartimento è composto, in conformità all’art. 37 commi 3 e 4 dello Statuto, da:
  2. i professori afferenti al Dipartimento;
  3. i ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Dipartimento;
  4. un rappresentante degli studenti;
  5. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo;
  6. un rappresentante designato tra gli iscritti ai Dottorati di ricerca aventi l’Università di Ferrara come sede amministrativa ed istituiti presso il Dipartimento;
  7. un rappresentante degli assegnisti di ricerca in servizio presso il Dipartimento;
  8. Il personale tecnico-amministrativo elegge la propria rappresentanza in modalità telematica, con procedure che garantiscano anonimato, integrità e segretezza del voto e secondo i seguenti criteri:
  9. per il personale con profilo amministrativo:
  • un rappresentante, se la media arrotondata per eccesso risultante dal numero totale delle unità di personale in servizio alla Meta-struttura diviso il numero di dipartimenti afferenti alla medesima è compresa tra uno e quattro;
  • due rappresentanti, se la media arrotondata per eccesso risultante dal numero totale delle unità di personale in servizio alla Meta-struttura diviso il numero di dipartimenti afferenti alla medesima è compresa tra cinque e otto;
  • tre rappresentanti, se la media arrotondata per eccesso risultante dal numero totale delle unità di personale in servizio alla Meta-struttura diviso il numero di dipartimenti afferenti alla medesima è compresa tra nove e dodici;
  • quattro rappresentanti, se la media arrotondata per eccesso risultante dal numero totale delle unità di personale in servizio alla Meta-struttura diviso il numero di dipartimenti afferenti alla medesima è uguale o maggiore di tredici.

Il personale con profilo amministrativo gode:

  • dell’elettorato attivo per tutti i Dipartimenti afferenti alla Meta-Struttura di riferimento;
  • dell’elettorato passivo per il Dipartimento, appartenente alla Meta-struttura di riferimento, per il quale è stata presentata apposita candidatura;
  • l’elettorato attivo e passivo è esteso al Segretario amministrativo e al Coordinatore di Meta-struttura.
  1. per il personale con profilo tecnico:
  • un rappresentante, se le unità di personale in servizio presso il Dipartimento sono comprese tra uno e quattro;
  • due rappresentanti, se le unità di personale sono comprese tra cinque e otto;
  • tre rappresentanti, se le unità di personale sono comprese tra nove e dodici;
  • quattro rappresentanti, se le unità di personale sono uguali o maggiori di tredici.

Il personale con profilo tecnico gode dell’elettorato attivo e passivo per il Dipartimento cui è assegnato.

  1. Il rappresentante degli studenti nel Consiglio del Dipartimento è designato dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio afferenti al Dipartimento. Il Decano, inteso come lo studente iscritto all’anno accademico meno recente e, a parità di data di iscrizione, lo studente più anziano d’età, convoca la riunione per la designazione entro 30 giorni dall’inizio dell’anno accademico successivo alla cessazione a qualsiasi titolo del rappresentante. Lo studente designato non deve essere iscritto oltre il primo anno fuori corso.
  2. Il rappresentante degli iscritti ai corsi di Dottorato è designato dai dottorandi afferenti al Dipartimento, tra gli iscritti al primo o al secondo anno di dottorato, con esclusione degli iscritti al terzo anno o in proroga. Gli iscritti si considerano afferenti al Dipartimento a cui afferisce il proprio tutore; nel caso di tutori esterni all’Ateneo, o di tutori non ancora nominati al momento delle elezioni, i dottorandi afferiscono al Dipartimento indicato quale sede del Corso di Dottorato nella banca dati ministeriale. In caso di cessazione a qualsiasi titolo del rappresentante designato, il Decano degli iscritti, inteso come il dottorando iscritto all’anno accademico meno recente e, a parità di data di iscrizione, il dottorando più anziano d’età, convoca la riunione per la designazione entro il 30 novembre successivo.
  3. Il rappresentante degli assegnisti di ricerca è designato da quelli in servizio presso il Dipartimento, al loro interno. Gli assegnisti si considerano in servizio presso i Dipartimenti ai quali afferiscono i responsabili delle relative ricerche. Il Decano, inteso come l’assegnista più anziano nel ruolo e, a parità di anzianità in ruolo, il più anziano d’età, convoca la riunione per la designazione entro 90 giorni dalla cessazione a qualsiasi titolo del rappresentante.
  4. I componenti non appartenenti al personale docente e ricercatore sono nominati con Decreto del Rettore e possono essere rieletti o ridesignati consecutivamente nella funzione per una sola volta.
  5. Con decorrenza dal decreto di cui al comma precedente, è prevista una durata in carica:
  • di quattro anni per i rappresentanti del personale tecnico amministrativo;
  • pari alla durata del mandato in qualità di rappresentante nel Consiglio di Corso di studio, per i rappresentanti degli studenti;
  • di due anni per i rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato
  • pari alla durata dell’assegno, compresi eventuali rinnovi, e comunque per un tempo non superiore a tre anni per il rappresentante degli assegnisti di ricerca.
  1. Nel caso in cui i termini per le designazioni di cui ai commi precedenti decorrano senza riuscire a ricostituire le rispettive rappresentanze, le nuove designazioni non possono avere luogo prima dell’anno solare successivo, purché sia garantita la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento.
  2. Il Consiglio di Dipartimento è convocato e presieduto dal Direttore, che ne predispone l’ordine del giorno. La convocazione avviene tramite messaggio di posta elettronica inviato ai componenti con un preavviso di almeno sei giorni, che possono essere ridotti in caso di convocazione d'urgenza.
  3. Il Consiglio di Dipartimento è convocato almeno una volta ogni 2 mesi e, in ogni caso, in tempo utile, almeno per:
  4. discutere e approvare i documenti contabili a consuntivo, conformemente alle prescrizioni del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
  5. discutere e approvare i documenti contabili di previsione, conformemente alle prescrizioni del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
  6. discutere e approvare i documenti necessari a soddisfare i requisiti di sistema per l’Assicurazione della Qualità della didattica e della ricerca, conformemente ai requisiti previsti da ANVUR.
  7. Il Consiglio di Dipartimento, inoltre, è convocato ogni qual volta il Direttore ne ravvisi la necessità o su motivata richiesta scritta di almeno 1/5 dei componenti. In quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire entro sei giorni dalla presentazione della richiesta.
  8. Sono legittimati a partecipare alle adunanze convocate dal Direttore tutti i soggetti che, a norma del comma 1 del presente articolo, compongono il Consiglio di Dipartimento. Alle adunanze partecipa, altresì, con funzioni di segretario verbalizzante, il Segretario Amministrativo del Dipartimento o un suo delegato. Il Direttore può invitare alle adunanze del Consiglio soggetti diversi dai suoi componenti, ritenuti idonei - per le loro specifiche competenze ed esperienze - a fornire un contributo significativo alla discussione e trattazione di singole questioni: i soggetti in tal modo invitati sono legittimati a partecipare all’adunanza del Consiglio senza diritto di voto.
  9. Le sedute sono valide quando vi partecipi almeno la maggioranza assoluta dei componenti; ai fini del calcolo della maggioranza assoluta non vanno detratti gli assenti giustificati. 
  10. Salvo quanto diversamente disposto da norme di legge, dallo Statuto e dai regolamenti, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
  11. La legittimazione dei componenti del Consiglio a concorrere all’adozione delle delibere esprimendo il proprio voto varia in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno, in conformità alla normativa vigente.
  12. Delle adunanze del Consiglio di Dipartimento viene predisposto e redatto, da parte del Segretario, apposito verbale, che viene sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Direttore.

Articolo 7 - Funzioni del Consiglio di Dipartimento

  1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di programmazione e di gestione delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento ed esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti. In particolare, il Consiglio di Dipartimento esercita:

FUNZIONI AMMINISTRATIVO/GESTIONALI:

  • approva la Proposta di Regolamento del Dipartimento e le Proposte di integrazioni e modificazioni dello stesso, sottoponendole al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per l’adozione;
  • approva gli atti e i piani di programmazione e di sviluppo della ricerca e della didattica dipartimentali che concorrono a determinare il Piano Strategico di Ateneo e tutti gli altri documenti di programmazione;
  • esercita la potestà regolamentare, dettando le norme di dettaglio previste nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo, al fine di dare attuazione alle decisioni generali definite dagli organi di governo dell’Ateneo;
  • elegge il Direttore di Dipartimento;
  • approva i documenti contabili previsti dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
  • delibera in merito alla eventuale costituzione di una Giunta, stabilendo se e con riferimento a quali materie delegare alla Giunta stessa la potestà decisionale e designandone, su proposta del Direttore, i componenti;
  • determina il budget di spesa da destinare alle diverse attività del Dipartimento e quelle destinate al funzionamento e alle spese della Segreteria amministrativa.

FUNZIONI RELATIVE ALLA DIDATTICA:

  • delibera in merito alla partecipazione ad una facoltà/scuola istituita presso l’Ateneo;
  • approva il Regolamento didattico dei singoli corsi di studio di Dipartimento, proposto sentiti dai consigli di corso di studio e sentita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
  • predispone e approva l’offerta formativa per i corsi di cui il Dipartimento è responsabile amministrativo;
  • delibera le coperture degli insegnamenti dei corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile amministrativo con personale docente del Dipartimento;
  • predispone l’elenco degli insegnamenti dei corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile amministrativo che non è possibile coprire mediante personale del Dipartimento in quanto appartenenti a SSD non presenti in Dipartimento;
  • delibera in merito ai bandi di contratti di insegnamento per i corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile amministrativo che non sia possibile coprire mediante personale docente del Dipartimento o con personale docente di altri dipartimenti, previo accertamento delle disponibilità finanziarie;
  • fornisce parere ai fini dell’attribuzione di contratti di insegnamento per corsi appartenenti a SSD rappresentativi del Dipartimento, banditi da altro Dipartimento che non abbia docenti strutturati negli stessi SSD;
  • delibera la copertura, o l’impossibilità alla copertura, con personale docente del Dipartimento di insegnamenti di corsi di studio di cui il Dipartimento non è responsabile amministrativo e per il quale sia stata fatta esplicita richiesta da parte di altri dipartimenti;
  • autorizza i professori e i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentito il parere dei consigli dei corsi di studio ove questi esplicano la loro attività;
  • coordina le attività didattiche, anche integrative, programmate dai consigli di corso di studio dipartimentali;
  • approva la documentazione, predisposta e precedentemente approvata dai consigli di corso di studio afferenti al Dipartimento, necessaria a soddisfare i requisiti per l’Assicurazione della Qualità della Didattica, da trasmettere al Presidio della Qualità di Ateneo, al Nucleo di Valutazione e alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti, secondo le indicazioni e le modalità previste da ANVUR ai sensi di legge.

FUNZIONI RELATIVE ALLA RICERCA:

  • approva la creazione e le regole di funzionamento e organizzazione di “centri di studio” e “laboratori di ricerca”, anche in comune con gli altri dipartimenti dell'Università di Ferrara o di altre Università italiane o straniere e con altre istituzioni scientifiche; predispone i necessari strumenti organizzativi e promuove, secondo le necessità, eventuali convenzioni tra l'Università e gli Enti interessati;
  • predispone ed approva la documentazione necessaria a soddisfare i requisiti di sistema per l’Assicurazione della Qualità della Ricerca dipartimentale, da trasmettere al Presidio Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione, secondo le indicazioni e le modalità previste da ANVUR (in attuazione del D.lgs. 19 del 27/01/2012);
  • formula le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico e amministrativo per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito del Dipartimento;
  • approva la stipulazione di contratti con professori e tecnici, con collaboratori autonomi, per assegni di ricerca, borse di studio per attività di ricerca post-laurea, nonché di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, per l'uso di strutture extra-universitarie e per attività di ricerca e consulenza;
  • approva la partecipazione a cicli di dottorato di ricerca.

Articolo 8 - Giunta del Dipartimento

  1. La Giunta del Dipartimento è costituita dal Direttore, da un massimo di nove componenti e dal Segretario di Dipartimento o un suo delegato con funzione verbalizzante.
  2. La composizione della Giunta è approvata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.
  3. La Giunta è convocata dal Direttore, che la presiede, non meno di due volte l'anno, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
  4. Essa deve essere convocata almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la riunione, salvo casi di comprovata urgenza. La convocazione è regolarmente eseguita anche tramite posta elettronica.
  5. La Giunta:
  6. ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento e coadiuva il Direttore nella esecuzione dei compiti demandati a quest’ultimo;
  7. delibera in via definitiva sulle materie con riferimento alle quali il Consiglio di Dipartimento le abbia delegato la potestà decisionale.

Articolo 9 - Consigli di Corsi di studio. Composizione e funzionamento

  1. Ai sensi dello Statuto, il Consiglio dei Corsi di studio dipartimentali e interdipartimentali è composto da:
  2. professori e ricercatori strutturati titolari degli insegnamenti previsti dal corso di studio;
  3. professori a contratto incaricati di svolgere insegnamenti ufficiali del corso di studio, i quali partecipano ai consigli nei limiti di cui all’articolo 2, comma 2, del DPR 242/1998;
  4. una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti strutturati del corso di studio.
  5. Il Coordinatore è eletto secondo le previsioni dello Statuto, tra i professori e i ricercatori.
  6. Il Coordinatore può designare il Vice-coordinatore, che lo sostituisce in caso di assenza o di temporaneo impedimento, dandone comunicazione al Rettore ai fini dell’adozione del provvedimento di nomina.
  7. La composizione del Consiglio di Corso di studio varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all’ordine del giorno. I docenti di cui al comma 1, lett. a) e la rappresentanza degli studenti di cui al comma 1, lett. c) approvano la programmazione didattica e gli atti relativi al sistema della qualità.
  8. Salvo diversa disposizione, per la validità delle sedute è necessario:
  9. che tutti gli aventi titolo siano stati convocati tramite messaggio di posta elettronica con indicazione dell'ordine del giorno;
  10. la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ai fini del calcolo della maggioranza assoluta sono detratti gli assenti giustificati.
  11. Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione di legge, di Statuto e dei regolamenti.
  12. I Consigli di Dipartimento possono istituire consigli unici di corso di studio ai sensi dello Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo. La composizione dei consigli unici di corso di studio è quella prevista nei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 10 - Consiglio di Corso di studio. Attribuzioni

  1. Il Consiglio di Corso di studio esercita tutte le funzioni previste dalla normativa vigente, dallo Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo e dal presente regolamento.
  2. Nell’ambito delle attività di autovalutazione previste ai sensi di legge e dai decreti che regolano l'autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, il Consiglio di Corso di studio è inoltre tenuto a nominare un Gruppo di Riesame, presieduto dal Coordinatore del corso, con il compito di redigere il Rapporto di Riesame annuale e il Rapporto di Riesame ciclico secondo le modalità e le tempistiche comunicate dal Presidio della Qualità di Ateneo.

Articolo 11 - Commissione Paritetica Docenti-Studenti

  1. Ai sensi dello Statuto, la Commissione Paritetica Docenti-Studenti è costituita presso la Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione, cui il Dipartimento afferisce.
  2. La composizione e i compiti della Commissione Paritetica Docenti-Studenti sono disciplinati dal Regolamento della Facoltà medesima.

Articolo 12 - Ricorso contro le delibere del Dipartimento

  1. Avverso le decisioni del Consiglio di Dipartimento lesive – a giudizio dell'interessato - del principio di libertà della ricerca e dell'insegnamento, è ammesso ricorso al Rettore entro 30 giorni dal momento in cui il soggetto interessato è venuto a conoscenza della delibera oggetto di contestazione. Il Rettore decide avvalendosi, ove ne ravvisi l’opportunità, del parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.

Articolo 13 - Autonomia amministrativa e gestionale

  1. Il Dipartimento ha autonomia amministrativa e gestionale. Il Dipartimento predispone i programmi relativi alla propria attività e assicura una gestione efficace, efficiente ed economica delle risorse con riferimento ai propri obiettivi, secondo quanto indicato nel Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
  2. Il Dipartimento è soggetto ad analisi e valutazione al fine di misurare gli aspetti di efficienza sotto il profilo amministrativo e gestionale, nonché la rispondenza agli obiettivi stabiliti nel Piano strategico triennale e a tal fine fornisce i dati necessari all’analisi.
  3. Il Dipartimento può disporre e gestire i propri fondi, nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 240/2010 e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e relative Linee Guida dell’Ateneo.

Articolo 14 - Gestione del fondo economale

  1. Il Segretario Amministrativo di Dipartimento gestisce il fondo economale ai sensi del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 15 - Prestazioni a pagamento

  1. Il Dipartimento può effettuare prestazioni a favore di terzi, in conformità con le disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e relative Linee Guida e nell’apposito Regolamento delle prestazioni conto terzi.

Articolo 16- Attività contrattuale

  1. L’attività contrattuale del Dipartimento, oltre che dalle disposizioni di legge applicabili, è regolata dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e relative Linee Guida.

Articolo 17 - Rapporti con le Facoltà/Scuole

  1. Le norme del presente regolamento si applicano ai dipartimenti costituiti in facoltà/scuole, fatto salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della facoltà/scuola di afferenza.

Articolo 18 - Norma finale e transitoria

  1. Il presente regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo online di Ateneo.